LA NOSTRA FILOSOFIA
Siamo in grado di aiutarti fornendo una soluzione legale tempestiva, giuridicamente corretta e moralmente sana, su misura per te, non solo per soddisfare ma per superare le tue aspettative facendoti sentire supportato e apprezzato, non tanto come cliente quanto come "persona" .
ATTIVITÀ DI COMPETENZA
Diritto
Amministrativo
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, l'attività di perseguimento degli interessi pubblici e il rapporto tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini.
Le nostre aree di attività sono: sanitario, concorsi pubblici e pubblico impiego.
COME LAVORIAMO
Il nostro studio considera l'ascolto attento e l'approfondimento completo delle problematiche del cliente come il punto di partenza imprescindibile. Identificare il percorso più idoneo alle sue esigenze è cruciale, mantenendo alta la nostra etica, responsabilità e trasparenza. Il raggiungimento dei suoi obiettivi è frutto di una consulenza ottimale e di una strategia efficiente.
NEWS E AGGIORNAMENTI
II TAR ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, ribadendo il proprio convincimento espresso nella sede cautelare, cioè che in sede di prova preselettiva quest'ultima aveva introdotto domande non pertinenti con le materie oggetto di bando, compromettendo al candidato la possibilità di superarla.
Con questo riviviamo il successo del ricorso avverso l'esito della prova preselettiva del concorso a 250 vigili del fuoco anche sul nuovo concorso a 300 vigili del fuoco.
Continuiamo a lavorare all'insegna dell'intelligenza e professionalità.
Sentenza: https://www.flipbookpdf.net/web/site/491e6a089ff1968c55e3cf1a0b501f5d8b41d44f202308.pdf.html?fbclid=IwAR3PLCbrSLLISp_z4BU2MU7_VddGxNaABbKn6kabJxk_py7XMEz95aordI4
Dopo un'attenta valutazione effettuata da una Commissione militare, che ha verificato la compatibilità del danno lamentato con la dinamica della prova e dell'infortunio, il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ha emesso l'Ordinanza n. 2659 il 25/05/2023, accogliendo la nostra domanda, così ordinando al Dipartimento dei vigili del fuoco di far ripetere al nostro assistito la prova di acquaticità.
È fondamentale sottolineare che chi subisce un infortunio, che sia causa del mancato superamento della prova, non può né dovrebbe mai essere giudicato non idoneo alla mansione di Vigile del Fuoco.
Ancora una volta la magistratura mostra tutta la propria sensibilità verso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco illegittimamente frustrato da provvedimenti di diniego di trasferimento erronei e immotivati. Il personale non abbia timore di lottare per l'affermazione dei propri diritti!
Pubblichiamo questo post come ennesimo incentivo a coloro che hanno subito una ingiustizia a non demordere, a crederci sempre, perché buona parte della magistratura ancora risponde bene. Il nostro assistito, escluso dal concorso a 250 vigili del fuoco per un presunto problema all'udito, ha proposto ricorso dimostrando, oltre ogni dubbio, l'assoluta normalità del suo udito, nonostante l'amministrazione insistesse sulla correttezza del proprio operato. Ebbene, con la Sentenza del 10/02/2023, n. 2394, il TAR del Lazio ha finalmente acclarato la ragione del ragazzo, condannando il Dipartimento dei vigili del fuoco al pagamento delle spese legali.
Ebbene, il TAR del Lazio, con la Sentenza del 09/02/2023, n. 2201, ha integralmente accolto il ricorso ravvisando, come da noi sostenuto, l'illegittimità del giudizio diagnostico espresso nella sede concorsuale, con ciò condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del nostro assistito delle spese processuali sostenute!
Il Dipartimento dei vigili del fuoco aveva negato ad un vigile del fuoco
il trasferimento temporaneo dal Comando Vvf di Venezia al Comando Vvf di
Isernia opponendo l'indisponibilità di posto in organico ed il fatto che
questi sarebbe preceduto da altre unità.
Ebbene, costretti a proporre l'ennesimo ricorso, con l'Ordinanza
dell'08/02/2023, n. 777, il TAR ha accolto la nostra domanda ricordando
al Dipartimento dei vigili del fuoco la necessità di eseguire una valutazione in concreto, non basata sulla mera pianta organica, come da
noi da sempre sostenuto, essendo inaccettabile trascurare l'esigenza
sottesa alle leggi speciali.
Solo chi lotta e ci crede vince!
acquaticità assumendo che questi non avesse concluso la prova nel tempo
previsto dall'allegato A al bando. Ebbene, proposto ricorso abbiamo
dimostrato l'illegittimità della prova, dal momento che l'Amministrazione
non ha in alcun modo garantito il corretto posizionamento dello
strumento di rilevazione del tempo, come invece previsto ed imposto
dallo stesso allegato A al bando.
Per questo il TAR del Lazio-Roma - con l'Ordinanza del 26/01/2023, n. 532
- ha riammesso con riserva il nostro assistito a ripetere la prova di
acquaticità.
Il bando vincola i ragazzi, ma prima di tutto deve essere la Commissione
a rispettarlo!
ricorso con il quale si voglia contestare l'esclusione da un concorso per
un presunto eccesso di massa grassa, chiaramente laddove ve ne siano i
presupposti.
Ebbene, il TAR del Lazio - con la Sentenza del 20/01/2023, n. 1063 -
accogliendo il nostro ricorso, conferma appieno la nostra logica,
riammettendo il candidato escluso.
La Sentenza parla da sé, a beneficio di coloro che siano esclusi ed
intendano presentare ricorso.
L'impostazione di un ricorso non è cosa da poco!
L'Amministrazione aveva opposto la carenza di posti presso la sede di Trapani.
Ebbene, il TAR della Sicilia-Catania, con l'Ordinanza del 12/01/2023, n. 7, ha accolto la nostra domanda, ricordando all'Amministrazione di aver sottoscritto con le parti sindacali l'Accordo nazionale integrativo del 10/04/2002, tutt'oggi efficace, il quale prevede la possibilità di trasferimento in extra organico, accordo illegittimamente disatteso da quest'ultima.
Un accordo sindacale è un impegno e va rispettato, sempre!
Il Dipartimento dei vigili del fuoco aveva escluso il nostro cliente dal concorso per aver eseguito soltanto due trazioni complete alla sbarra.
Proposto ricorso, abbiamo dimostrato l'errore della Commissione allorché ha collocato la sbarra in modo erroneo, così pregiudicando la prova del nostro assistito.
Per questo, il TAR del Lazio, con l'Ordinanza dell'11/01/2023, n. 143, ha accolto la nostra domanda, riammettendo con riserva il nostro assistito al concorso.
Riconoscere un proprio errore, anche quando si è pubblica amministrazione, è importante!
essere una procedura volta all'assunzione di unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sostenendo che il personale volontario potesse ambire alla precedenza soltanto a parità di merito e titoli con chi non era volontario.
Abbiamo proposto ricorso dinanzi al TAR Umbria replicando che il personale volontario avrebbe dovuto vedersi riconosciuta la precedenza incondizionata rispetto ad altri.
Il TAR Umbria aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo in favore del giudice ordinario. Proposto appello, il Consiglio di Stato, sposando la nostra tesi, lo aveva accolto,
affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ebbene, tornata la palla al TAR Umbria, questi ha pensato bene di dichiarare a quel punto il ricorso irricevibile e inammissibile essendo stato a suo dire proposto oltre il termine di legge, ancora una volta
non entrando nel merito della nostra contestazione.
Oggi, dopo ben 2 anni di battaglia legale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza del 23/12/2022, n. 11291, ha
integralmente accolto il nostro appello.
Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR Umbria, ha
finalmente accertato in via definitiva non solo la ricevibilità e ammissibilità del ricorso, ma anche e soprattutto la sua fondatezza, riconoscendo il diritto di precedenza incondizionato del personale volontario.
Ancora una volta l'Amministrazione dovrà rendere conto a questo studio del suo operato!
Il Dipartimento dei vigili del fuoco, come ovvio, aveva respinto tale domanda motivando che, a suo dire, erano presenti altri parenti che avrebbero potuto assistere lo zio disabile.
Abbiamo, quindi, proposto ricorso dinanzi al TAR smontando, pezzo per pezzo, tale motivazione. L'Amministrazione si è difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Ebbene, il TAR Firenze, con un'articolata Sentenza del 19/12/2022, n. 1475, ha condiviso appieno la nostra linea, annullando in toto il decreto di rigetto e condannando l'Amministrazione al pagamento di ben 3.000 euro di spese processuali.
Ancora una prova che chi la dura la vince!
Ebbene, con l'Ordinanza del 16/12/2022, n. 5841, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto uno dei due appelli presentati riconoscendo la fondatezza del ricorso e disponendo l'ammissione del nostro ragazzo al concorso. Con questo abbiamo raggiunto il 99% di ricorsi accolti.
Pur dispiaciuti dell'unico esito negativo, anche su questo concorso - dopo quello a 250 vigili del fuoco - possiamo ritenerci soddisfatti.
Ora tuteleremo i nostri ragazzi nella fase motorio-attitudinale.
Bisogna sempre crederci sino all'ultimo istante!
È un principio di civiltà.
La Asl di Viterbo questo principio lo ha palesemente violato. Da qui il ricorso.
Ebbene, con la Sentenza del 22 novembre 2022, n. 15450, il Tar del Lazio, accogliendo appieno la nostra tesi, ha dichiarato l'illegittimità del diniego opposto dalla Asl e ordinato all'amministrazione di esibire i documenti richiesti entro 30 giorni.
In più il Tar ha condannato la Asl al rimborso delle spese processuali.
Un ringraziamento particolare va al collega Avv. Angelo Sturni per il suo prezioso supporto.
Ci aspettiamo trasparenza dalla p.a., sempre!
Lo è sia dentro che fuori il Corpo nazionale.
Non l'ha trascurato la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma.
Infatti, con la Sentenza del 26/10/2022 il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso da noi proposto nell'interesse di un vigile del fuoco volontario nei confronti di GSA.
Abbiamo dimostrato che il nostro cliente era stato adibito, all'interno della società, a mansioni superiori senza il relativo adeguamento stipendiale e quindi con grave pregiudizio economico.
Il Tribunale ha, altresì, condannato GSA al pagamento delle spese processuali.
Ringraziamo vivamente la Collega Avv. Francesca Trauzzola per avere, con grande competenza, dedizione e pazienza, supportato attivamente questa complessa battaglia legale.
Fate sempre valere ogni vostro diritto leso, nei confronti di chiunque, senza timore!
Non solo negando l'art. 42 bis, ma anche la 104.
Eppure si tratta di due benefici importantissimi!
Il nostro cliente aveva chiesto di essere trasferito dalla sede di Catania a quella di Palermo o, in subordine, a quella di Trapani. L'Amministrazione ha opposto la solita motivazione: non c'è posto e sei preceduto da altre unità. Motivazione più volte censurata dal T.A.R.
Ebbene, proposto ricorso, con l'Ordinanza del 18/11/2022, n. 7062, il T.A.R. del Lazio ha accolto la domanda ritenendo fondato il primo motivo, con ciò palesando l'illegittimità dell'intera motivazione spesa dal Dipartimento dei vigili del fuoco.
Non arrendetevi affidandovi a chi non sa o fa finta di non sapere. Lottate, sempre!
Ancora un accoglimento!
Continuiamo su questa strada.
L'Amministrazione ancora una volta nega al nostro assistito il trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 sempre dal Comando Vvf di Firenze e sempre per il Comando Vvf di Caserta, sostenendo la solita tesi, cioè l'indisponibilità di un posto vacante ed il fatto che altro personale avrebbe presentato domanda in data antecedente.
Ebbene, anche in questo caso abbiamo dimostrato che così non era!
Con l'articolata e a dir poco pregevole Sentenza n. 1217 del 27/10/2022 il TAR Firenze ha accolto anche questo ricorso.
Anche in questo caso i magistrati tornano a condannare l'Amministrazione al pagamento di ben 2.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese legali.
Ricordiamo che Art. 42 bis significa tutela di un minore.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco lo comprenda una volta per tutte!
L'amministrazione aveva negato il trasferimento temporaneo del nostro assistito dal comando di Bologna a quello di Trapani. Proposto ricorso, abbiamo dimostrato al Tar la sussistenza di ogni condizione necessaria e sufficiente al trasferimento. Ebbene il Tar, accogliendo appieno la nostra tesi, ha giudicato illegittime entrambe le motivazioni spese dall'amministrazione: sia quella della carenza di posti, sia quella della presunta presenza di altre domande con ordine di priorità. Non possiamo non ricordare per l'ennesima volta che con l'art. 42 bis si discute dell'esigenza di un minore in tenerissima età. Dobbiamo tutti avere rispetto di tale esigenza!
Con la Sentenza n. 1215 del 27/10/2022 il TAR Firenze ha, quindi, accolto il ricorso.
Finalmente i magistrati tornano a condannare l'Amministrazione al pagamento di ben 2.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese legali.
Riconoscere l'Art. 42 bis significa tutelare un minore in tenerissima età.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco lo rispetti!
Il dipartimento dei vigili del fuoco aveva escluso il nostro ragazzo per eccesso di massa grassa. Abbiamo dimostrato che tale giudizio negativo era viziato posto che l'amministrazione aveva erroneamente misurato l'altezza del candidato di ben un cm. Ora il Tar ha riconosciuto tale illegittimità, disponendo il riesame del giudizio espresso. Va bene il ricorso, ma sempre e solo se ce ne sono i presupposti e con intelligenza!
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