

LA NOSTRA FILOSOFIA
Siamo in grado di aiutarti fornendo una soluzione legale tempestiva, giuridicamente corretta e moralmente sana, su misura per te, non solo per soddisfare ma per superare le tue aspettative facendoti sentire supportato e apprezzato, non tanto come cliente quanto come "persona" .

ATTIVITÀ DI COMPETENZA
Diritto
Amministrativo
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione della pubblica amministrazione, l'attività di perseguimento degli interessi pubblici e il rapporto tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini.
Le nostre aree di attività sono: sanitario, concorsi pubblici e pubblico impiego.
COME LAVORIAMO

Il nostro studio considera l'ascolto attento e l'approfondimento completo delle problematiche del cliente come il punto di partenza imprescindibile. Identificare il percorso più idoneo alle sue esigenze è cruciale, mantenendo alta la nostra etica, responsabilità e trasparenza. Il raggiungimento dei suoi obiettivi è frutto di una consulenza ottimale e di una strategia efficiente.
NEWS E AGGIORNAMENTI

Ebbene, con la Sentenza n. 11158 del 17/6/2026, il TAR del Lazio-Roma, Sez. I Quater, ha accolto integralmente il ricorso da noi proposto annullando il decreto di esclusione. Ed infatti, come osservato dal TAR all'esito di un puntuale approfondimento istruttorio, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha errato laddove ha ritenuto la condizione clinica del nostro assistito ostativa alla mansione di operatore. L'errore dell'Amministrazione - come rilevato dal TAR - è stato quello di non eseguire alcun puntuale esame diagnostico, limitandosi genericamente a ritenere che la condizione clinica del candidato palesasse una presunta <<rilevante alterazione anatomo-funzionale in sede soggetta a sovraccarico funzionale>> in realtà del tutto smentita dall'esito dell'istruttoria svolta.
Auspichiamo maggiore attenzione!
Facta, non verba!

Indennita' di trasferimento ex L. 86/2001.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie l'appello!
Il Dipartimento dei vigili del fuoco aveva negato ai nostri assistiti l'indennita' di trasferimento ex L. 86/2001 assumendo che nulla fosse dovuto e che, in ogni caso, il presunto credito fosse prescritto, trovando l'avallo del Tar della Sicilia-Palermo.
Ebbene, dopo una lunga battaglia legale durata ben 7 anni, con la Sentenza del 29 giugno 2026, n. 435 - ribaltando la decisione assunta in primo grado dal Tar - il Consiglio di Giustizia Amministrativa non solo ha certificato la sussistenza del credito, ma ha altresi ritenuto che lo stesso non si fosse affatto prescritto, riconoscendo, peraltro, la validita' del nostro atto di diffida puntualmente elaborato e trasmesso all'amministrazione.
Dunque, condividendo la nostra tesi, il Giudice d'appello ha: i) riconosciuto che il termine di prescrizione decorre da ogni singola mensilita' e non gia' dalla data del disposto trasferimento d'autorita'; ii) l'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento sia stato temporaneo; iii) al fine del riconoscimento dell'indennita' rileva il solo trasferimento in una sede sita in un comune diverso, senza necessita' di alcun'altra condizione, giacche' non prevista dalla L. 86/2001.
Il Consiglio di Giustizia ha cosi condannato il Dipartimento dei vigili del fuoco al pagamento dell'importo dovuto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con la rifusione dei contributi unificati versati.
Facta, non verba!

Indennita' di trasferimento ex L. 86/2001.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie l'appello!
Il Dipartimento dei vigili del fuoco aveva negato ai nostri assistiti l'indennita' di trasferimento ex L. 86/2001 assumendo che nulla fosse dovuto e che, in ogni caso, il presunto credito fosse prescritto, trovando l'avallo del Tar della Sicilia-Palermo.
Ebbene, dopo una lunga battaglia legale durata ben 7 anni, con la Sentenza del 29 giugno 2026, n. 435 - ribaltando la decisione assunta in primo grado dal Tar - il Consiglio di Giustizia Amministrativa non solo ha certificato la sussistenza del credito, ma ha altresi ritenuto che lo stesso non si fosse affatto prescritto, riconoscendo, peraltro, la validita' del nostro atto di diffida puntualmente elaborato e trasmesso all'amministrazione.
Dunque, condividendo la nostra tesi, il Giudice d'appello ha: i) riconosciuto che il termine di prescrizione decorre da ogni singola mensilita' e non gia' dalla data del disposto trasferimento d'autorita'; ii) l'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento sia stato temporaneo; iii) al fine del riconoscimento dell'indennita' rileva il solo trasferimento in una sede sita in un comune diverso, senza necessita' di alcun'altra condizione, giacche' non prevista dalla L. 86/2001.
Il Consiglio di Giustizia ha cosi condannato il Dipartimento dei vigili del fuoco al pagamento dell'importo dovuto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con la rifusione dei contributi unificati versati.
Facta, non verba!
Sentenza: https://flipbookpdf.net/web/site/8f077fe93cc003b8a51f36cf2d9b97112c5fae94202607.pdf.html

Il TAR Lombardia-Milano accoglie il ricorso!
Torniamo su un argomento pur sempre sensibile all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cioè quello delle leggi speciali.
Ed infatti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - con il decreto n. 3050 del 1/8/2025 - ha respinto la domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33, c. 5, della Legge 104 del 5/2/1992 presentata dal nostro assistito adducendo: (i) la presenza di altri famigliari; (ii) presunte esigenze di servizio della sede di appartenenza.
Ebbene, il TAR della Lombardia-Milano - con la Sentenza n. 3361 del 25/6/2026 - ha annullato il decreto n. 3050 del 1/8/2025 certificando l'illegittimità dell'operato del Dipartimento dei vigili del fuoco, come da noi censurato.
In buona sostanza, accogliendo il nostro ricorso, il TAR ha rilevato che i due motivi addotti dall'Amministrazione sono risultati entrambi inconsistenti, avendo essa fondato il provvedimento di diniego su dati di servizio non attendibili (non avendo tenuto conto della mobilità in deroga 2025 e del fatto che il personale del 100° corso entro i successivi 3 mesi sarebbe stato assegnato alla sede, come poi effettivamente avvenuto) e non potendo la sola presenza di altri familiari ritenersi di per sé ostativa all'accoglimento della domanda.
Facta, non verba!

Facta, non Verba
Torniamo a parlare ancora del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del concorso a 300 vigili del fuoco.
Ed infatti, come ormai troppo spesso accade, il Dipartimento ha decretato l'esclusione di un candidato dalla procedura selettiva, stavolta sostenendo che l'infezione tubercolare latente riscontrata nel nostro assistito fosse incompatibile con la mansione di vigile del fuoco.
Ebbene, con la Sentenza n. 10406 del 5 giugno 2026, il Tar del Lazio ha smontato il convincimento dell'amministrazione sulla base di un'articolata ricostruzione tecnico-scientifica e logico-giuridica della natura dell'infezione tubercolare latente e dell'esatto quadro clinico del candidato, approfondimento del tutto omesso in sede concorsuale, ricordando che tale tipologia di infezione non puo' essere ritenuta dalla Commissione di per se' causa di esclusione.

Ebbene, proposto l'ennesimo ricorso, abbiamo ancora una volta dimostrato l'errore commesso dalla Commissione, avendo il nostro assistito provato di possedere un visus naturale assolutamente nel limite di legge, peraltro senza alcuna evidenza - all'esito dell'accurata istruttoria compiuta dal TAR - di essersi sottoposto, prima e dopo l'esclusione, a trattamenti di chirurgia refrattiva.
Per questo - con la Sentenza del 20/05/2026, n. 9362 - il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso, annullando il decreto di esclusione e disponendo la riammissione del candidato a pieno titolo!

Ebbene, proposto l'ennesimo ricorso, abbiamo ancora una volta dimostrato l'errore commesso dalla Commissione, avendo il nostro assistito provato di possedere un visus naturale assolutamente nel limite di legge, peraltro senza alcuna evidenza - all'esito dell'accurata istruttoria compiuta dal TAR - di essersi sottoposto, prima e dopo l'esclusione, a trattamenti di chirurgia refrattiva.
Per questo - con la Sentenza del 20/05/2026, n. 9362 - il TAR del Lazio ha integralmente accolto il ricorso, annullando il decreto di esclusione e disponendo la riammissione del candidato a pieno titolo!

Art. 42 bis D.lgs. 151/2001 - Trasferimento temporaneo.
Il Consiglio di Stato rigetta l'appello dell'Amministrazione!
Facta non verba.
Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha rigettato la domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis D.lgs. 26/03/2001, n. 151 dal Comando Vvf di Bologna al Comando Vvf di Napoli.
Con la Sentenza n. 8 del 5/01/2024 il TAR Bologna ha accolto il nostro ricorso, annullando il decreto di diniego del trasferimento in quanto viziato sotto plurimi profili. Ciò nonostante, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha ritenuto di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato contestando la decisione del TAR.
Ebbene, con la Sentenza n. 1638 del 3/03/2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'atto di appello dell'Amministrazione, confermando appieno la decisione di primo grado del TAR Bologna e, con essa, il trasferimento.
In buona sostanza, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimarcato che il decreto di diniego deve dirsi illegittimo ogni qualvolta non dia conto di effettivi e concreti elementi ostativi allo spostamento del vigile del fuoco e tali non possono essere la dedotta carenza di organico e il rischio antropico.
Lottiamo a 360 gradi!

Prova della corsa - Infortunio - Accolto il ricorso!
Facta non verba
Il Dipartimento dei vigili del fuoco aveva escluso il nostro assistito dal concorso a 350 vigili del fuoco ignorando l'infortunio occorso durante la prova della corsa nonostante fosse stato certificato da struttura sanitaria pubblica dove il ragazzo si era recato subito dopo essere stato escluso. Ebbene, proposto ricorso, la Sezione Prima Quater del TAR del Lazio Roma, con la Sentenza del 25/02/2026, n. 3511, ha accolto la nostra tesi, annullando l'esclusione e disponendo la riammissione a pieno titolo del nostro assistito.
Come puntualmente osservato dal TAR, infatti, l'infortunio integra una causa di forza maggiore che la Commissione non può ignorare quando esso è debitamente certificato.
Del resto, il concorso è volto a selezionare i migliori e costoro ben possono essere coloro che, solo per una mera casualità, non abbiano superato la prova perché infortunatisi.
Continuiamo così!

Una delle ragioni per cui il Dipartimento dei vigili del fuoco nega spesso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' la presunta carenza - in capo al candidato - del requisito dell'integrita' morale, facendo discendere cio' anche dalla mera pendenza di un procedimento penale.
Ebbene, con la sentenza del 20 gennaio 2026, n. 1098, il Tar del Lazio ha accolto il nostro ricorso annullando due decreti di diniego d'assunzione emanati dall'amministrazione a danno di un candidato. Il Collegio - con un'articolata motivazione - ha condiviso la tesi che la mera pendenza di un procedimento penale non possa valere ex se ad escludere il candidato. L'amministrazione - afferma il Tar - deve pur sempre eseguire una puntuale e motivata istruttoria dalla quale emerga la consistenza del procedimento penale a carico del candidato. Dunque, nel caso in cui il procedimento penale non evidenzi elementi consistenti di responsabilita' del candidato, il Dipartimento dei vigili del fuoco non puo' affatto decretarne l'esclusione, dovendo comunque assumerlo ancorche' - in tesi - con riserva dell'esito del giudizio penale.
Facta, non verba!

Vittima del dovere - Accolto il ricorso!
E' estremamente attuale il tema della sicurezza sul lavoro, in specie - da molti anni - quello della sicurezza del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esposto, come noto, ad un rischio notevole per la propria salute dovuto al pericolo di contatto quotidiano con numerose sostanze chimiche, biologiche e radiologiche.
Ebbene, con la Sentenza n. 370 del 31/07/2025, divenuta definitiva il 03/09/2025, il Tribunale di Pesaro - all'esito di un'approfondita istruttoria - ha accolto la domanda di riconoscimento di vittima del dovere - proposta, per il nostro tramite, dalla moglie e dal figlio - di un appartenente al ruolo operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, purtroppo deceduto a causa dell'evoluzione negativa metastatica di un <<Adenocarcinoma Polmonare>>.
Durante la sua lunga carriera il vigile del fuoco è stato comandato - sempre in prima linea - in attività di soccorso della popolazione, tra l'altro, in scenari quali terremoti e missioni all'estero.
Oggi il Tribunale di Pesaro ha definitivamente accertato - così come da noi sostenuto nel corso dell'intero processo e, prima ancora, dai familiari - che costui è deceduto giacché esposto durante l'attività di soccorso suindicata, tra l'altro, <<alla inalazione di polveri di amianto, fattore di rischio oncogeno polmonare riconosciuto>>, nonché <<a sostanze sia biologiche che non, implicanti evidente aumento del rischio ordinario riconnesso all’attività>>.
Ora, è d'obbligo porsi una domanda: cosa si è fatto e cosa si sta facendo per proteggere la vita dei vigili del fuoco? È quanto mai urgente una riflessione ed un lavoro incessante, volto ad assicurare dispositivi di protezione individuale mirati a prevenire simili eventi - affinché non si ripetano - garantendo la massima attenzione possibile al passo con le evidenze scientifiche disponibili!
Sentenza: https://www.flipbookpdf.net/web/site/4eb9bdbc7cc14ee057f13223b13c34d89c1c0a71202509.pdf.html?fbclid=IwY2xjawMxGvFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWRldHR3ZmRUFtdlZoWWFFAR5DvN-futuf5PpiIG9SBYWNKFLXRcviqmfox1Fztz91EdjUbcDmNsf9NenGPw_aem_cwIQX76URd6HPl5w9muzaQ

II TAR ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, ribadendo il proprio convincimento espresso nella sede cautelare, cioè che in sede di prova preselettiva quest'ultima aveva introdotto domande non pertinenti con le materie oggetto di bando, compromettendo al candidato la possibilità di superarla.
Con questo riviviamo il successo del ricorso avverso l'esito della prova preselettiva del concorso a 250 vigili del fuoco anche sul nuovo concorso a 300 vigili del fuoco.
Continuiamo a lavorare all'insegna dell'intelligenza e professionalità.
Sentenza: https://www.flipbookpdf.net/web/site/491e6a089ff1968c55e3cf1a0b501f5d8b41d44f202308.pdf.html?fbclid=IwAR3PLCbrSLLISp_z4BU2MU7_VddGxNaABbKn6kabJxk_py7XMEz95aordI4

Dopo un'attenta valutazione effettuata da una Commissione militare, che ha verificato la compatibilità del danno lamentato con la dinamica della prova e dell'infortunio, il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ha emesso l'Ordinanza n. 2659 il 25/05/2023, accogliendo la nostra domanda, così ordinando al Dipartimento dei vigili del fuoco di far ripetere al nostro assistito la prova di acquaticità.
È fondamentale sottolineare che chi subisce un infortunio, che sia causa del mancato superamento della prova, non può né dovrebbe mai essere giudicato non idoneo alla mansione di Vigile del Fuoco.

Ancora una volta la magistratura mostra tutta la propria sensibilità verso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco illegittimamente frustrato da provvedimenti di diniego di trasferimento erronei e immotivati. Il personale non abbia timore di lottare per l'affermazione dei propri diritti!
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